Fatturazione Elettronica tra Privati: il nuovo Schema di Decreto Legislativo
– 2° Parte –
Lo Schema di Decreto Legislativo sulle Fatturazioni Elettoniche per le imprese B2B
Art.2 – Trasmissione Telematica dei corrispettivi
Fornisce le regole per optare, a decorrere dal 1°gennaio 2017, per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’AE dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi effettuate dagli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate (art. 22, DPR n. 633/72).
Anche in questa ipotesi l’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione all’AE dei dati memorizzati dei corrispettivi sostituiscono l’obbligo di registrazione delle operazioni sul registro dei corrispettivi, di cui all’art. 24, co. 1 del DPR n. 633/72.
Con provvedimento del Direttore dell’AE, sentite le associazioni di categoria anche nell’ambito dei lavori del Forum nazionale sulla fatturazione elettronica, sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti tramite cui effettuare la comunicazione.
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono la certificazione fiscale dei corrispettivi. Resta ferma la possibilità per il cliente di richiedere l’emissione della fattura.
E’ in ogni caso previsto che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sia obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici.
Art.3 – Incentivi all’opzione per la Trasmissione Telematica delle Fatture e dei corrispettivi
Per i soggetti che si avvolgono dell’opzione per la trasmissione telematica delle fatture (art. 1, co. 3) e, sussistendone i presupposti, per coloro che effettuano sia la predetta opzione che quella relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (art. 2, co. 1), vengono meno i seguenti obblighi/godranno dei seguenti benefici:
- la presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA – c.d.“spesometro” (art. 21 del DL n. 78/10)
- la comunicazione delle operazioni con soggetti “black list” (art. 1, co. 1, del DL n. 40/10)
- la presentazione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi intracomunitarie ricevute e degli acquisti di beni (art. 50, co. 6, DL n. 331/93)
- i rimborsi IVA eseguiti nei confronti di tali contribuenti sono effettuati in via prioritaria entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei presupposti descritti dall’art. 30 del decreto IVA
- la riduzione di un anno dei termini di accertamento, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IVA; è tuttavia necessario che i soggetti che esercitano l’opzione di comunicare i dati all’AE garantiscano anche la tracciabilità dei pagamenti che essi effettuano e ricevono
Art.4 – Riduzione degli Adempimenti Amministrativi e Contabili per specifiche categorie di soggetti
Introduce, sempre dal 1°gennaio 2017 e per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, la riduzione di adempimenti amministrativi e contabili mediante:
- la messa a disposizione, in via telematica, degli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell’IVA
- il superamento degli obblighi di registrazione delle operazioni di cui agli art. 23 e 25 del decreto IVA
- l’ottenimento di rimborsi IVA di cui all’articolo 38-bis del decreto IVA, senza necessità di garanzie o visto di conformita’
Per usufruire di questa ulteriore riduzione degli adempimenti è necessario che i soggetti passivi IVA esercitino le opzioni di cui agli art. 1, co. 3 e 2, co. 1.
Art.5 – 6 – 7 – Ulteriori disposizioni
- Art. 5: disciplina le modalità di cessazione degli effetti premiali in caso di omessa trasmissione telematica delle fatture o dei dati dei corrispettivi, ovvero per la trasmissione di dati (delle fatture e dei corrispettivi) in maniera incompleta o non veritiera. E’ chiarito che il contribuente può comunque evitare di perdere il vantaggio della riduzione degli adempimenti se provvede a regolarizzare la trasmissione entro un termine che verrà definito con i provvedimenti attuativi del Direttore dell’AE
- Art. 6: copertura dei relativi oneri, quantificati, in 6,12 milioni di euro per l’anno 2016 e in 9,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017.
- Art. 7: dispone l’abrogazione delle norme non più compatibili con il nuovo sistema di trasmissione telematica delle fatture e dei dati dei corrispettivi (segnatamente, l’abrogazione dal 1° gennaio 2017, dell’art. 1, commi da 429 a 432 della Legge n. 311/04, che aveva introdotto l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri incassati dai soggetti che operano nel settore della grande distribuzione).
Info e contatti
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